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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

“CENTRO PER LA PACE FORLI’ –APS”

 intitolato ad ANNALENA TONELLI

 

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, nello spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (approvata dall’ONU a Parigi il 10 dicembre 1948) e della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016, n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105  una Associazione di Promozione Sociale e apartitica denominata: “Centro per la Pace Forlì - APS” intitolata ad Annalena Tonelli  e di seguito denominata anche Associazione.

 

Art. 2 - Sede e Durata

L’associazione ha sede in Forlì (FC). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art. 3 - Finalità e attività

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari come pure di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

Nella elaborazione e gestione delle attività di programmazione, l'Associazione intende realizzare la promozione e diffusione di una cultura della solidarietà; la formazione alla nonviolenza come mezzo di gestione e trasformazione dei conflitti; dell'integrazione multietnica e multiculturale al fine di far divenire le nostre città “città aperte”, luoghi d'integrazione e di sperimentazione di politiche di pace, in collegamento con le città ed i popoli di altre regioni del mondo, ma anche luoghi di dialogo fra le diverse culture presenti nel territorio, perché il cittadino possa conoscersi ed integrarsi nel rispetto dell'identità di ciascuno.

Scopo dell'Associazione è  l'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli; così come la promozione dello sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l´attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l´esercizio del diritto della salute, della tutela sociale, dell'istruzione, della cultura, della formazione nonché della valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali.

L'Associazione persegue inoltre l'obiettivo del massimo coinvolgimento di associazioni, enti del terzo settore, gruppi, soggetti singoli, interessati alle finalità del Centro per la Pace, caratterizzato come luogo di incontro, conoscenza e di socializzazione delle esperienze, laboratorio di progettazione interculturale per lo sviluppo di una cittadinanza attiva. Come sue finalità si prefigge di lavorare per la promozione di modelli compatibili con l’ambiente e con una equa distribuzione delle risorse disponibili, mediante l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di informazione, documentazione, sperimentazione, in collaborazione con le realtà operanti sul territorio.

L’Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

  1. organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale (ex art. 5, comma 1, lettera i);

  2. organizzare attività culturali con particolare riguardo alla diffusione della cultura del volontariato, della cultura della nonviolenza e della difesa non armata, e della pace tra i popoli (ex art. 5, comma 1, lettera v);

  3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (ex. art 5, comma 1, lettera w);

  1. favorire educazione, istruzione e formazione, formali, non formali e informali, con interventi di educazione alla pace e allo sviluppo nelle scuole, privilegiando la sperimentazione didattica e realizzando percorsi didattici specifici (ex. art 5, comma 1, lettera d);

  2. attivare programmi di formazione e cooperazione internazionale che abbiano al centro i temi della convivenza pacifica, della riconciliazione, dello sviluppo sociale, del dialogo interculturale e inter-religioso (ex art. 5, comma 1, lettera n).

L'Associazione si propone altresì di:

  • favorire programmi di cooperazione decentrata attraverso collaborazioni e gemellaggi, anche in contesti internazionali, fra comunità locali, realtà aggregative della società civile, enti e istituzioni locali;

  • accogliere volontarie e volontari internazionali e nazionali in programmi di servizio civile, scambi, collaborazioni;

  • promuovere e partecipare a manifestazioni, convegni, seminari e attività attinenti le finalità associative, valorizzare e animare luoghi di incontro e di aggregazione diffusi;

  • promuovere e progettare attività formative sulle tematiche attinenti le finalità associative, rivolte a soci, scuole, enti pubblici, associazioni ecc.;

  • realizzare materiali di pubblicistica, e audiovisivi per la promozione pubblica;

  1. accedere a contributi pubblici anche mediante la candidatura e la gestione di progetti su bandi locali, regionali, nazionali ed europei;

  2.  promuovere e sostenere attività di ricerca, indagine, analisi dei fenomeni sociali e culturali contemporanei, in collaborazione con centri ricerca, università, ogni altra istituzione pubblica e privata coerente con le finalità dell'associazione;

  3.  svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

 

Art 4 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche.  Possono essere altresì socie le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero di Associazioni di promozione sociale.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio individuale dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di domande di ammissione a socio presentata da altra Associazione, la stessa dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante, che avrà il compito di indicare, nella richiesta di adesione sociale, i nomi delle persone che saranno i referenti dell'associazione in questione. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, con voto a maggioranza semplice, il cui giudizio deve sempre essere motivato. La delibera di rigetto deve essere comunicata all’interessato entro 30 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorno, può proporre appello all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa e ricevuto regolare quietanza.

 

Art. 6 - Criteri di esclusione dei soci

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l’annotazione nel libro soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

Le deliberazioni in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta e devono essere motivate.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro 3 mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

 

Art. 7 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi,  hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

a) a partecipare e promuovere tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare e promuovere la vita associativa;

c) al voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dall’esercente la potestà genitoriale, mentre solo al compimento della maggiore età essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione;

c) a godere dell’elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

d) i soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo), previa richiesta scritta con un preavviso minimo di 30 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri dovrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. Non sarà possibile effettuare copie fotostatiche o fotografie dei documenti presi in visione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell’Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • il Segretario con funzioni di Consigliere e Tesoriere (se nominato);

 

Art. 9 - L’Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto ; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona delegata dal Presidente, ed in assenza di entrambi da altro membro dell’organo direttivo scelto dai presenti.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole degli intervenuti in Assemblea, validamente costituita.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di altri due soci.

Il voto dei soci individuali vale un voto, quello dei soci rappresentanti associazioni, qualunque sia il numero degli associati delle stesse, vale tre voti.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell’Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto il verbale dal Segretario, o, nel caso in cui non sia stato nominato, dal segretario della seduta, da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

 

Art. 10 - I compiti  dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione:

  • approva il rendiconto;

  • approva i regolamenti interni;

  • effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

  • delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

  • previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

  • delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;

  • delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l’azione di responsabilità nei loro confronti.

 

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell’Associazione,  è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario – se nominato- (con funzioni di Tesoriere).

Il Consiglio Direttivo fissa la responsabilità degli altri Consiglieri in ordine alle attività gestionali dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali enunciati all'art. 3 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da persona designata dal Presidente stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera con posta ordinaria, o posta elettronica (es. email)  da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario verbalizzatore o da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

  • dare esecuzione alle delibere assembleari;

  • formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

  • predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

  • deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;

  • individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;

  • deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

  • elaborare il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;

  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Responsabili, Commissioni di Lavoro, da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più giovane anagraficamente. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro venti giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E’ eletto dal Consiglio Direttivo  e dura in carica per tre anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

  • convocare l’Assemblea dei Soci;

  • sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

  • aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

  • Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal componente del Consiglio Direttivo indicato dal Presidente o dal componente più anziano anagraficamente  del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, spetta al componente più anziano anagraficamente del Consiglio Direttivo convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario, se nominato, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione  e della conservazione dei verbali delle  riunioni dell'Assemblea  e del Comitato Direttivo:

- predispone  lo schema del progetto  di bilancio preventivo, che sottopone  al Consiglio Direttivo entro le scadenze dovute:

- provvede alla tenuta dei registri  e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con I'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede  alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 17, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito individuato dal Consiglio Direttivo, tenendo conto della coerenza con i principi del presente Statuto. In ogni caso non devono essere depositati in Istituti di credito che risultino coinvolti in transazioni relative al commercio e alla produzione di armi. Inoltre i fondi non devono essere utilizzati in forme di investimento speculativo.

 

Art. 16 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 17 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

  5. proventi delle attività a favore di soci, dei loro familiari o di terzi;

  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

  7. proventi delle attività di raccolta fondi;

  8. proventi delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 18 - Scritture contabili e  rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione. L’Assemblea approva il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento o, qualora sussistano particolari ragioni comunque dimostrabili, entro sei mesi.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

 

Art. 19 - Utili o avanzi di gestione e Fondi di  riserva

E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 20- Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

 

 Art. 21 - Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica  allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea  ai sensi del precedente art. 9.

 Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 9. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art.16.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 27 - Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

 

Forlì, 26 giugno 2019

 

Il Presidente                                                                                        Il Verbalizzatore

Michele Di Domenico                                                                           Raffaele Barbiero

Questo in base all'Assemblea Straordinaria del 26 giugno 2019 alle ore 21 (in seconda convocazione) presso il Centro Pace di Forlì alla presenza dei Soci: Amnesty International; Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo, Pensiero e Azione, NoViArt; Darsi Pace; Linda Prati. Livia Gazzoni, Silvia Cabras (rappresentata con delega da Raffaele Barbiero).

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